Settore auto, agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

Sgravi Fiscali
agevolazioni fiscali

La guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità spiega come funzionano le agevolazioni per il settore auto e in particolare chi ne ha diritto e per quali veicoli. Vediamole insieme e rispondiamo ad alcune domande!

Chi ne ha diritto?

Le persone che possono usufruire delle agevolazioni per il settore auto sono:

  • Non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  • Sorde: secondo la legge sono identificate come “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva”;
  • Con disabilità psichica o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento e che hanno la certificazione di disabilità grave;
  • Con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e che hanno la certificazione di disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione
  • Con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”; solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a €2.840,51 o a €4.000, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

Che documentazione occorre?

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

  • Persona con ridotte o impedite capacità motorie: con questa indicazione nel verbale di “invalidità” o di “handicap”, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
  • Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Questa tabella riassume i requisiti medico legali e i benefici

Requisito medico legale Beneficio Verbale
Invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 – art. 381) contrassegno invalidi invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità
Non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) contrassegno invalidi invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità
ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) benefici per veicoli con adattamento handicap
disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/ handicap/ disabilità
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento sordità

Per quali veicoli vale? 

autovetture (*) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*) Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (**) Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) valido anche per non vedenti e ai sordi
(**) vale solo la detrazione Irpef del 19%

Non rientrano tra i veicoli con l’agevolazione i quadricicli leggeri “minicar”, che possono essere condotte senza patente.

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