Assegno mensile di invalidità. A chi è rivolto e come si ottiene?

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invalidità

L’inattività lavorativa (legata all’invalidità) rappresenta il requisito base per accedere a questo tipo di agevolazione. Questo è stato comunicato dall’INPS con il Messaggio numero 3495 del 14/10/2021. In cui l’Istituto ha sottolineato, in linea con le sentenze della Corte di Cassazione, che, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, l’assegno mensile potrà essere liquidato soltanto in caso di inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Vediamo diversi punti nel dettaglio.

I REQUISITI PER RICEVERE L’ASSEGNO

Introdotto con Legge 30 marzo 1971 numero 118 (articolo 13) l’assegno mensile è una prestazione economica destinata agli invalidi civili parziali in possesso di determinati requisiti, come :

  • età compresa tra i 18 e i 67 anni, limite di età valido sino al 31 dicembre 2022, dopodiché lo stesso sarà agganciato all’andamento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT. – Al compimento dei 67 anni di età l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo –
  • Con riduzione della capacità lavorativa tra il 74 ed il 99%;
  • Residenti stabilmente ed abitualmente nel territorio dello Stato;
  • Cittadini italiani, cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza nonché extra-comunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • I quali non svolgono alcuna attività lavorativa.

Il diritto all’assegno ricorre anche se il beneficiario è ricoverato in un istituto pubblico che si occupa del suo sostentamento.

LIMITI DI REDDITO PER RICEVERE L’ASSEGNO

Per accedere alla prestazione INPS è necessario possedere un reddito personale, per il 2021, non superiore a 4.931,29 euro. Sono esclusi dal conteggio i redditi esenti da IRPEF, oltre alle somme aventi carattere risarcitorio quali, ad esempio, le rendite INAIL, le pensioni di guerra e l’indennità di accompagnamento.

IMPORTO DELL’ASSEGNO MENSILE

L’assegno è riconosciuto per 13 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità. L’importo mensile della prestazione, è pari per il 2021 a 287,09 euro non soggetti a trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF.

A partire dal 1° gennaio 2001 l’assegno è aumentato di 10,33 euro mensili a patto di rispettare determinati livelli reddituali pari a:

  • 117,93 euro annui in caso di pensionato non coniugato;
  • 820,47 euro annui considerando il reddito del pensionato e del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Ai fini della spettanza si considerano i redditi assoggettabili ad IRPEF.

L’ASSEGNO È INCOMPATIBILE CON:

  • Pensione diretta di invalidità dell’INPS;
  • Assegno ordinario di invalidità;
  • Pensioni dirette di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio;
  • Qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria nonché delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi ovvero di ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

E’ comunque possibile, per l’interessato, optare per il trattamento economico più favorevole. Al contrario, l’assegno è cumulabile (fermo restando il rispetto dei limiti di reddito) con un’altra prestazione previdenziale non di invalidità, quale ad esempio pensione di vecchiaia, pensione anticipata o pensione ai superstiti.

OCCORRE ACCERTARE L’INVALIDITÀ? SI, ECCO COME.

Al fine di accedere all’assegno è necessario che la minorazione sia riconosciuta con apposito verbale rilasciato dalla Commissione medico legale competente, al termine dell’accertamento sanitario.

Quest’ultimo in particolare consente di verificare i requisiti sanitari richiesti per accertare invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ed handicap.

Il processo di accertamento inizia con il rilascio, da parte di un medico certificatore, del cosiddetto “certificato medico introduttivo”, in cui sono riportati:

  • Dati anagrafici;
  • Codice fiscale;
  • Natura delle patologie invalidanti e relativa diagnosi.

Il certificato, trasmesso in via telematica all’INPS dal medico, permette all’interessato di presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità. Quest’ultima è accertata da un’apposita Commissione medico – legale istituita presso le Aziende Sanitarie Locali, integrata con un medico dell’INPS. La procedura si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile.

I soggetti con invalidità civile riconosciuta dalla Commissione medico – legale, attestata dall’apposito verbale, possono presentare online sul sito dell’INPS la domanda per l’assegno mensile:

  • In autonomia, accedendo al portale “it / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / Assegno mensile agli invalidi civili, se muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • In alternativa, per il tramite degli Enti di patronato.

Eccezion fatta per le domande di aggravamento, non è consentito inoltrare una nuova domanda di assegno se non si è concluso l’iter in corso ovvero, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

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